Art. 2
Le sovvenzioni e i contributi di cui all' articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l' organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi.
Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera d) dell' articolo precedente, l' Assessore ai lavori pubblici e l' Assessore all' urbanistica.
Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.
Il controllo sull' impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal Servizio regionale dei trasporti.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1973
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 4, L. R. 12/2003