Art. 3
Per le finalitā previste dalla presente legge, č autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, č istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 261 con la denominazione: << Contributo alla Federazione delle Casse rurali ed artigiane del Friuli - Venezia Giulia per il funzionamento e l' attivitā di assistenza, di coordinamento e di controllo >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni relativo all' esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 261 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.