﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 dicembre 1971

      , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo  i lavori  vengono  eseguiti  sotto  la  immediata  e   diretta responsabilità  del  Direttore  del  Servizio   demanio   e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare  con ditte  di  fiducia  appositi  accordi,   non   soggetti   ad approvazione  né  ad  alcuna  formalità  preliminare.  Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.</p><p style="text-align: justify;">Oltre il limite di  spesa  di  lire cinque milioni,   IVA esclusa, l' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare  esecuzione  dei  lavori  è   demandato,   secondo competenza, al Servizio  edilizia  o   all' Ufficio  tecnico consultivo della Direzione regionale  dei  lavori  pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">I fondi necessari  per   l' esecuzione  dei  lavori,  nel presumibile  importo  occorrente   per   ciascun   esercizio finanziario sono  messi  a  disposizione  del  Dirigente  il Servizio demanio e patrimonio  o  di  un  funzionario  dello stesso Servizio, da  lui  designato,  mediante  aperture  di credito  anche  in  deroga   all' articolo   56   del     RD 18.11.1923, n. 2440.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  presentazione  dei  rendiconti   di   spesa   si osservano,   in   quanto   applicabili,   le    disposizioni legislative  e  regolamentari  sulla  contabilità  generale dello Stato.</p><p style="text-align: justify;">Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la  gestione  delle   spese   di   manutenzione   ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà  essere  affidata, con  deliberazione  della  Giunta  regionale   su   proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica  di consigliere  o  di  segretario.  A  detto   personale   sono attribuite le funzioni e le responsabilità  previste  dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 75/1980</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 45, secondo comma, L. R. 25/1985</p></p></body></html>