Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
CAPO II ter
 Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008
3 Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
4 Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
11 Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
12 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016