Art. 9 bis 1
(Disciplina applicabile agli Enti locali)
1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietą degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021