Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 6
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole soppresse al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1999
3 Secondo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 11/1999
4 Terzo comma sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 11/1999
5 Quarto comma sostituito da art. 12, comma 4, L. R. 11/1999
6 Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 12, comma 5, L. R. 11/1999
7 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
8 Parole sostituite al terzo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 17/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
11 Secondo comma abrogato da art. 16, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
12 Parole soppresse al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
13 Parole aggiunte al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
14 Parole sostituite al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 2), L. R. 18/2011
15 Parole aggiunte al quarto comma da art. 16, comma 12, lettera d), L. R. 18/2011
16 Parole soppresse al settimo comma da art. 16, comma 12, lettera e), L. R. 18/2011
17 Per effetto dell'abrogazione del secondo comma ad opera dell'art. 16, comma 12, lett. b) L.R. 18/2011, la numerazione della sequenza dei commi del presente articolo si intende conseguentemente modificata, anche ai fini delle variazioni apportate dal medesimo art. 16 ai commi successivi.
18 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
19 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014
20 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014
21 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 11, comma 7, L. R. 27/2014
22 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
23 Comma 7 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 14/2016
24 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 10, comma 3 bis, L. R. 14/2016