Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'
articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'
articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.
1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.
3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.
5.L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.
5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.
5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.
5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3 Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12 Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17 Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19 Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21 Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23 Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25 Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27 Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32 Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020
33 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 185, comma 1, L. R. 3/2024