Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3 Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12 Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17 Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19 Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21 Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23 Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25 Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27 Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32 Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020