Art. 10
1.I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 54/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
3 Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010