Art. 7
1.
Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cui all’articolo 9 bis, comma 2, oneri fiscali esclusi;
e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 13, L. R. 18/2011
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 189, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 189, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024