Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 12, primo comma, L. R. 28/1977
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
3Integrata la disciplina della legge da art. 9, L. R. 21/1991
4Legge abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999