<< Per la realizzazione da parte di produttori associati delle costruzioni di cui al comma precedente, dei relativi servizi e pertinenze, sono ammesse a contributo anche le spese d' acquisto del terreno necessario.
Nelle zone montane del territorio regionale la misura dei contributi previsti dal primo comma può essere elevata fino al massimo del 70 per cento, se le iniziative vengano realizzate da produttori associati e fino al 60 per cento se realizzate da produttori singoli.
Agli effetti del comma precedente sono considerate zone montane le zone classificate tali ai sensi della
legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla
legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato parzialmente classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana. >>