Legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Indennità integrativa speciale, quote di aggiunta di famiglia e congedo ordinario.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 9, terzo comma, L. R. 56/1972
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3 Legge abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981