Legge regionale 20 gennaio 1971 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

Legge abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Legge da ritenersi non abrogata ai sensi dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.

Capo I da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82; per l' evidente correlazione tra l' articolo 17 ed il Capo I deve ritenersi vigente pure la rubrica di cui al Capo III.

Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Integrata la disciplina della legge da art. 65, L. R. 9/1999

CAPO I

Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazionedi case di tipo economico e popolare, da concedere inlocazione ai dipendenti regionali.

Art. 1

(1)(2)

Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.

Art. 2

(1)(2)

Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.

Art. 3

(1)(2)

Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.

Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.

Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004

CAPO II

Istituzione di un Fondo per anticipazionie piccoli prestiti.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 17

(1)(2)

Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 546 con la denominazione: << Acquisto di terreni e spese per renderli edificabili, costruzione od acquisto di case di abitazione per fornire alloggi in locazione ai dipendenti regionali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.

All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82, per la sua correlazione con il Capo I.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981