Art. 3
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attivitą di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarą stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrą essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.