Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.
Art. 17
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge č autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.
L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farā carico al sopracitato capitolo 546.
All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverā sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farā fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82, per la sua correlazione con il Capo I.