Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.
CAPO I
 Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazione
di case di tipo economico e popolare, da concedere in
locazione ai dipendenti regionali.
Art. 2
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
3 Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004