Art. 1
Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell'
art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 2
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 3
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
3 Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004