Legge regionale 23 novembre 1970, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interpretazione autentica dell' art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 recante provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 L' abrogazione implicita della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Legge abrogata da art. 34, L. R. 3/2001
Articolo unico

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione implicita del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 34, L. R. 3/2001