Legge regionale 23 novembre 1970, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari in alcuni settori dell' economia regionale.
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971, la spesa di lire 500 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, la spesa di lire 250 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - è istituito il capitolo 716 con la denominazione: << Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA - da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per gli interventi di cui all' articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, quando essi siano determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale, ovvero per la copertura di passività conseguenti a partecipazioni azionarie, determinate da esigenze analoghe >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni.
L' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 716 e quello di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 nonché quello di lire 250 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.