Art. 8
Per le finalitā previste dall' articolo 3 della presente legge, č autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - č istituito il capitolo 717 con la denominazione: << Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Societā per azioni - Friulia- Lis SpA - da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale ovvero per la copertura di passivitā conseguenti a detti interventi >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 150 milioni.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 717 e quello relativo agli esercizi dal 1971 al 1975 graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.