Legge regionale 06 luglio 1970 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 20/01/1992

Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.

Art. 5

Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 865 con la seguente denominazione: << Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione per la costituzione di un " fondo rischi " >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante utilizzo dell' importo di lire 100 milioni dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

L' onere di lire 500 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 865.