Art. 3
In caso di variazione dell' attuale tasso ufficiale di sconto, il contributo integrativo annuo costante potrà essere adeguato alla nuova misura del tasso ufficiale, sulla base dei criteri fissati dal precedente art. 1, mediante apposita determinazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze. Nel caso di aumento del predetto tasso, l' adeguamento dovrà essere, comunque, contenuto nei limiti dello stanziamento di bilancio all' uopo destinato.