﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 gennaio 1970

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>Provvedimenti per agevolare la progettazione delle  opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale  e  montana  e  per   l' esecuzione  di  opere  di miglioramento fondiario.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana  e  di  sistemazione  idraulico  -   forestale,   da eseguirsi in concessione nonché  per  le  infrastrutture  a servizio di più fondi  e  per  le  opere  di  miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo  effettivo  delle opere, le spese di amministrazione e gli  altri  oneri  vari secondo  le  percentuali  che verranno stabilite con decreto del   Presidente   della  Giunta  regionale,   su   conforme deliberazione della Giunta medesima.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per le infrastrutture a servizio di più fondi e  per  le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative,  sono  ammessi  pagamenti  di  stati d' avanzamento,  fino  alla  concorrenza  dei  nove   decimi dell' effettivo costo delle medesime.  Il  rimanente  decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 42/1980</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Con  decreto  del  Presidente della Giunta regionale, su conforme  deliberazione  della Giunta  medesima, può essere autorizzata una  maggiorazione  per spese generali sul costo dei  lavori  di  miglioramento  fondiario,  ivi  comprese le piantagioni,  le   case   di  abitazione   contadina   e  le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31  agosto  1965, n. 18,  15 luglio 1966, n. 14,  20  luglio  1967,  n. 16,  30  dicembre  1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.</p><p style="text-align: justify;">Analoga maggiorazione può  essere  autorizzata  per  gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge  regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificata dalle leggi regionali  6 giugno 1967, n. 10, e 8 giugno 1970, n. 22.</p><p style="text-align: justify;">I precedenti commi sono applicabili a tutte  le  pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1970</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 59/1971</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art3"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   3</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge regionale entra  in  vigore  il  giorno della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione Friuli-Venezia Giulia.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>