Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1971
2 Articolo abrogato da art. 27, primo comma, L. R. 41/1973