Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 36/1971
2 Terzo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
3 Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
4 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978