Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Quinto comma abrogato da art. 10, primo comma, L. R. 36/1971
2 Primo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
3 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
4 Terzo comma abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
5 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
6 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.