Nell' art. 18 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste. >>