Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell' art. 15 e - sub art. 5 - nel terzo comma dell' art. 17 bis e dell' art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell' avvenuta costituzione - nei modi previsti dall' articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Fino alla data stabilita nel precedente comma:
1) i due limiti d' importo, indicati nel secondo comma dell' art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell' art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;
2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell' art. 15 - sub art. 4 - ed all' art. 17 ter - sub art. 5 -, saranno transitoriamente esercitate, per le opere d' importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici.