Art. 18
Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l' esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell' Assessorato dei lavori pubblici e dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilitā generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.
Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, č disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente.