Legge regionale 28 luglio 1969, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 27/12/1986

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.