﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 luglio 1969

      , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi  regionali  per lo sviluppo  delle  attività culturali   e   contributi   per   la   conservazione,    la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico  ed  artistico  e per lo sviluppo  dell'  istruzione universitaria  e  per la ricerca scientifica  nella  Regione Friuli - Venezia Giulia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I finanziamenti e i contributi  previsti  dal  precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto  dell' Assessore   all' istruzione  e alle attività culturali.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">È  fatto  obbligo  ai   beneficiari   degli   interventi regionali di fornire la dimostrazione  e  la  documentazione del  loro  impiego  secondo  la  destinazione  indicata  nel decreto di concessione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 25/1973</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione della presente  legge  è  autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972,  la spesa di lire un miliardo di cui:<p style="text-align: justify;">a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli  articoli    6 e 7;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10 milioni per gli interventi di cui   all' articolo    8;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 80 milioni per gli interventi di cui   all' articolo    10;</p><p style="text-align: justify;">d) lire 30 milioni per gli interventi di cui   all' articolo    12;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 10 milioni per gli interventi di cui   all' articolo    13;</p><p style="text-align: justify;">f) lire 20 milioni per gli interventi di cui   all' articolo    14;</p><p style="text-align: justify;">g) lire 450 milioni per gli interventi di cui  all' articolo    15.</p></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di previsione della spesa del bilancio  della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:<p style="text-align: justify;">Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il seguente capitolo:</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo 184 con la denominazione &lt;&lt;  Spese,  in  occasione   di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto  di  opere   d' arte figurativa per  premiare  artisti  della  Regione,   nonché per l' acquisto di opere  d' arte  di  particolare   pregio  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui  si   provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo   181 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio   finanziario 1969.</p><p style="text-align: justify;">Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8  -  Categoria  IV  - sono istituiti i seguenti capitoli:</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo 202 con la denominazione &lt;&lt;  Sovvenzioni a  favore   di enti e istituzioni che svolgono  nei  settori  indicati   nell' articolo 2 un' attività qualificata e  continuativa   di interesse regionale e sovvenzioni  a  favore  di  altri   enti ed istituzioni, nonché di  associazioni,  circoli  e   comitati  per   l' attuazione  di  valide   iniziative   o   manifestazioni nei settori indicati nel medesimo  articolo   2  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire  400  milioni,  cui  si   provvede mediante storno dai  capitoli  191  e  312  dello   stato  di  previsione  della  spesa   per     l' esercizio   finanziario 1969, rispettivamente per l' importo  di  lire   260 milioni e di lire 40 milioni e  mediante  prelevamento   dell' importo di lire 100  milioni   dall' apposito  fondo   iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di  previsione   (rubrica n. 8 dell' allegato 4 al bilancio medesimo);</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo 203 con la denominazione &lt;&lt;  Sovvenzioni a  favore   dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia  Giulia   per il  finanziamento  di  particolari  piani  annuali  di   interventi nel  settore  dello  spettacolo   &gt;&gt;  e  con  lo   stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede  mediante   storno dello stesso importo dal capitolo 312  dello  stato   di previsione della spesa  per   l' esercizio  finanziario   1969;</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo 204 con la denominazione &lt;&lt;  Contributi  a  favore   di  enti,  associazioni  ed   istituti,   che   gestiscono   biblioteche,   archivi,   cineteche,   fototeche,   musei,   gallerie  e  pinacoteche,   per   la   conservazione,   la   valorizzazione   e      l' incremento    del    patrimonio   bibliografico,       documentaristico,       filmografico,   fotografico,   storico,   artistico,    archeologico    ed   etnografico della Regione  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire   80 milioni, cui si provvede mediante storno  dai  capitoli   192 e 312  dello  stato  di  previsione  della  spesa  per   l' esercizio   finanziario   1969,   rispettivamente   per   l' importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo 205 con la denominazione &lt;&lt;  Contributi  a  favore   di istituzioni e di enti per l' esecuzione  di  lavori  di   conservazione, restauro e valorizzazione di cose  immobili   e   mobili   di   interesse   storico,   archeologico    o   artistico  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui   si provvede  mediante  storno  dello  stesso  importo  dal   capitolo 181 dello stato di  previsione  della  spesa  per   l' esercizio finanziario 1969;</p><p style="text-align: justify;">- Capitolo  206  con  la  denominazione  &lt;&lt;   Contributi  per   iniziative e manifestazioni  volte  alla  conservazione  e   alla  divulgazione  della  cultura  e   delle   tradizioni   popolari del Friuli -  Venezia  Giulia,  anche  fuori  del   territorio regionale  &gt;&gt; e con lo stanziamento di  lire  20   milioni, cui si  provvede  mediante  storno  dello  stesso   importo dal capitolo 292 dello stato di  previsione  della   spesa per l' esercizio finanziario 1969.</p><p style="text-align: justify;">Al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - è istituito il capitolo 523 con la denominazione &lt;&lt;  Contributi per lo sviluppo  dell' istruzione  universitaria  e  per  la ricerca scientifica   nell' ambito  della  Regione,  per  le attrezzature didattiche e scientifiche  dell' Università  e per  lo  svolgimento  di   corsi   speciali   di   interesse regionale  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 450 milioni,  cui si  provvede  mediante  storno  dello  stesso  importo   dal capitolo 521 dello  stato  di  previsione  della  spesa  per l' esercizio finanziario 1969.</p></p><p style="text-align: justify;">L' onere  complessivo  di  lire   1   miliardo   relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico  ai  sopra  citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui  corrispondenti  capitoli  dei  bilanci regionali per gli esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sono soppressi i capitoli 181 - 191 -  192  e  521  nello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale  per l' esercizio 1969.</p><p style="text-align: justify;">La denominazione del capitolo 292 del predetto  stato  di previsione è così modificata: &lt;&lt;  Sovvenzioni e sussidi  ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed  i  giuliani  residenti  in  altre  regioni  e all' estero (art. 1, punto 6, lettera b) Lr 29 ottobre 1965, n. 23).  &gt;&gt;</p><p style="text-align: justify;">Le succitate variazioni relative ai capitoli  181  -  191 - 192 - 292  -  312  e  521  si  intendono  conseguentemente apportate anche all' elenco n. 1 approvato  con   l' art.  5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">È  abrogato,  per  quanto  riguarda  gli  interventi  di competenza   dell' Assessorato   dell' istruzione  e   delle attività culturali, l' art. 1, punti  5),  6a),  6b)  e  7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributo per l' anno 1969,  eventualmente già presentate ai sensi della legge  regionale  29  ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di  cui  agli  articoli  6  e  7  sono concesse, per l' esercizio finanziario 1969,  a  prescindere dal parere della Commissione  regionale  per  la  cultura  e l' arte previsto dall' articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto  dall' art. 6, primo comma.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge regionale entrerà in vigore il  giorno della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione.</p></p></p></body></html>