Art. 21
Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l' esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte previsto dall' articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall' art. 6, primo comma.