Art. 17
I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 25/1973
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975