Art. 4
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un' unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
È fatto obbligo agli Enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonché la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi regionali.
La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.