Legge regionale 22 agosto 1968 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

PARTE II

(Nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legaledella Regione)

Art. 17

Sono abrogati l' art. 40 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, ed il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Art. 18

(Avvocato della Regione)

(2)

1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 14/2012

Articolo sostituito da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 19

( ABROGATO )

(3)

Note:

Secondo comma interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 12/1971

Secondo comma abrogato da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 14/2012

Articolo abrogato da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 20/2015

Art. 20

(3)(7)

La Regione, gli Enti da essa dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell' art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall' Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell' Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell' Albo ordinario negli altri casi.

(5)

2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 ; i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell' articolo 9 del decreto legge 90/2014 , come convertito nella legge 114/2014 , sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014 , i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

(1)(2)(4)(8)(11)(12)(14)(15)(16)(18)(19)

2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.

(20)

2 bis.

( ABROGATO )

(13)(17)

3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

(6)(10)

3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.

(21)

Note:

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, primo comma, L. R. 41/1969

Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2000

Articolo interpretato da art. 16, comma 13, L. R. 13/2000

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 12, L. R. 13/2000

Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 23, L. R. 1/2004

Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 38, L. R. 24/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012

Secondo comma sostituito da art. 16, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011

Terzo comma abrogato da art. 16, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011

10  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 16, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011

11  Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013

12  Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013

13  Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013

14  Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, L. R. 23/2013

15  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 23/2013

16  Comma 2 sostituito da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 20/2015

17  Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015

18  Parole aggiunte al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

19  Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

20  Comma 2 .1 aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

21  Comma 3 ter aggiunto da art. 99, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

Art. 21

(1)

Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con la struttura direzionale di cui all'articolo 18, singolarmente o riuniti in Commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all' importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.

Note:

Parole sostituite al da art. 12, comma 10, lettera e), L. R. 20/2015

Art. 22

Le spese di personale derivanti dall' applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 21 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito << per memoria >> il capitolo 494 con la seguente denominazione: << Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) >>.

Tale capitolo viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968, approvato con l' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1968, numero 3.

Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 20 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 23

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 24

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.