﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 agosto 1968

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni   all' ordinamento    dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato  dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio  dei  trasporti  alla   Presidenza   della   Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio  legislativo  e legale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le spese di personale derivanti dall' applicazione  degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per  i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli  31, 33, 37 e 38  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968  ed  ai capitoli  corrispondenti  dei  bilanci  regionali  per   gli esercizi successivi.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri derivanti   dall' applicazione   dell' art.  21 della  presente  legge  faranno  carico,  per   l' esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato  di  previsione della  spesa  del  bilancio  regionale  per     l' esercizio medesimo,   il   cui   stanziamento   presenta   sufficiente disponibilità.  Gli  oneri  per  gli  esercizi   successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito  &lt;&lt;  per  memoria   &gt;&gt;   il   capitolo   494   con   la   seguente denominazione: &lt;&lt;  Spese, compensi  e  diritti  per  liti  ed arbitraggi (spesa obbligatoria)  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Tale capitolo viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio  regionale  per   l' esercizio  finanziario   1968, approvato con l' art. 6 della  legge  regionale  16  gennaio 1968, numero 3.</p><p style="text-align: justify;">Gli  eventuali   oneri   derivanti     dall' applicazione dell' art. 20  della  presente  legge  faranno  carico,  per l' esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494  e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli  dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.</p></p></body></html>