Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.
PARTE II
 (Nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale
della Regione)
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 12/1971
2 Secondo comma abrogato da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 14/2012
3 Articolo abrogato da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 20
2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 ; i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell' articolo 9 del decreto legge 90/2014 , come convertito nella legge 114/2014 , sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014 , i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, primo comma, L. R. 41/1969
2 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2000
3 Articolo interpretato da art. 16, comma 13, L. R. 13/2000
4 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 12, L. R. 13/2000
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 23, L. R. 1/2004
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 38, L. R. 24/2009
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
8 Secondo comma sostituito da art. 16, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011
9 Terzo comma abrogato da art. 16, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011
10 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 16, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011
11 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
13 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, L. R. 23/2013
15 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 23/2013
16 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 20/2015
17 Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015
18 Parole aggiunte al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
19 Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
20 Comma 2 .1 aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
21 Comma 3 ter aggiunto da art. 99, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019