Art. 22
Le spese di personale derivanti dall' applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennitā, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 21 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 č istituito << per memoria >> il capitolo 494 con la seguente denominazione: << Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) >>.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 20 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.