Art. 21
Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con la struttura direzionale di cui all'articolo 18, singolarmente o riuniti in Commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all' importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.
Note:
1 Parole sostituite al da art. 12, comma 10, lettera e), L. R. 20/2015