Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 12, primo comma, L. R. 30/1968
2 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 30/1972
3 Articolo 10 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
4 Articolo 10 ter aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
5 Articolo 10 quater aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
6 Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
7 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 17 da art. 15, primo comma, L. R. 30/1972
8 Articolo 23 bis aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 30/1972
9 Articolo 23 bis trasferito alla partizione successiva da art. 21, primo comma, L. R. 30/1972
10 Integrata la disciplina della legge da art. 1, L. R. 10/1975
11 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
12 Legge abrogata da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .