Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
TITOLO II
 OPERE DIPENDENTI DALL' ASSESSORATO
DELL' AGRICOLTURA, DELLE FORESTE
E DELL' ECONOMIA MONTANA
CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 22
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2 Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3 Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
4 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
5 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO II
 Disciplina speciale per le opere urgenti
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 69/1976
CAPO III
 Istituzione ed attribuzioni
dell' organo consultivo regionale per le bonifiche
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, terzo comma, L. R. 29/1969
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1971
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
7 Parole sostituite al terzo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 42/1974
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 12/1980
11 Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
Art. 33
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 300 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2 Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 58/1979
4 Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
5 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, secondo comma, L. R. 24/1986
8 Le funzioni del soppresso Comitato consultivo per le bonifiche in materia di agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario sono trasferite al Comitato tecnico regionale secondo il disposto dell'art. 28, terzo comma, L.R. 46/1986.