Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 22
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.