Art. 20
Approvazione dei piani generali di massima
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell' agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 58/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 42/1980