Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 17 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969
2 Per l' efficacia delle disposizioni contenute nel terzo comma vedi articolo 22, primo comma, L.R. 29/69.
3 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978