Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 22/1968
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 18, primo comma, L. R. 22/1968
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
5 Parole sostituite al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 30/1968
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 30/1968
7 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 30/1968
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, secondo comma, L. R. 29/1969
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 36/1971
11 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, secondo comma, L. R. 36/1971
12 Parole sostituite al terzo comma da art. 14, secondo comma, L. R. 36/1971
13 Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1973
14 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1973
15 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
16 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 49/1973
17 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978