Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nel Friuli - Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all' incremento della produzione zootecnica, nonché ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:
1) per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e gli alloggi degli addetti all' allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative;
2) per la costruzione, l' ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;
3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonché per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi;
4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonché ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;
5) per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli;
6) per l' acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani.

Relativamente alle iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, nella spesa ammissibile a contributo, ai sensi dei precedenti commi, viene compresa una quota non superiore al 7 per cento del costo dei lavori e delle opere, per spese generali e di collaudo.
Note:
1 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 4, terzo comma, L. R. 44/1969
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 18/1974
3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 18/1974
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 58/1975
5 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 58/1975
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 58/1975
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
8 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
9 Parole sostituite al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 42/1980
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, L. R. 79/1981
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 10/1987
12 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 10/1987
13 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 10/1987
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 68/1988
15 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
16 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
17 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.