Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 2
La misura dei contributi previsti dal precedente comma č determinata avuto riguardo al livello della produzione animale nella zona, al pregio della razza cui i capi da acquistare appartengono, alle possibilitā di un proficuo impiego dei medesimi in dipendenza delle caratteristiche di detta zona.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, su proposta del competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.
L' erogazione dei contributi ha luogo su presentazione delle fatture d' acquisto, vistate dal competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 58/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10 ter, quinto comma, L. R. 35/1976 nel testo modificato da art. 9, primo comma, L. R. 23/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 18/2004
4 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 2, L. R. 16/1996
5 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 21, L. R. 4/2001
7 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.