Legge regionale 12 giugno 1967, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1967
Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale.
Art. 2
Le sovvenzioni saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta medesima, del programma, di cui all' articolo precedente, e dei preventivi di spesa.