Art. 3
2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 5, comma 121, L. R. 1/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 15/2016
3 Primo comma abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
4 Comma 2 abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.