﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 05 agosto 1966

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Autorizzazione  alla   costituzione   di   una   Società finanziaria per lo sviluppo economico della  Regione  Friuli - Venezia Giulia.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 4, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 1, L. R. 8/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(5)</span><span style="">(10)</span><span style="">(13)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è  autorizzata  a  prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo  2458  codice   civile,   di   una   Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di  concorrere,  nel quadro  di  una  politica  di  programmazione  regionale,  a promuovere  lo  sviluppo  economico  della  Regione   Friuli - Venezia Giulia:<p style="text-align: justify;">a)  mediante     assunzione     di     partecipazioni,    da smobilizzare,  di norma, entro dieci anni, in  società  per azioni   e   società  a  responsabilità   limitata,   già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio  regionale.  Le suddette  partecipazioni  possono riguardare anche:</p><p style="text-align: justify;">1)   imprese  con  organizzazione operativa  al  di fuori  del  territorio  regionale, purché  tali  interventi siano  funzionali  allo  sviluppo di  iniziative  economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;</p><p style="text-align: justify;">2)   imprese  e società miste operanti  nei  Paesi esteri  diversi da quelli individuati dall'articolo 1  della legge  9  gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese   aventi  organizzazione  operativa  nel  territorio regionale  con una partecipazione non inferiore al cinquanta per  cento,  tenuto conto anche di quella della  Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota  eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di  altri organismi   previsti  dai  programmi  di  intervento   della Comunità Europea;</p><p style="text-align: justify;">3)   società   finanziarie,   creditizie,  nonché società  svolgenti attività di servizio alle  imprese,  di studio  o  di  propulsione economica, anche operanti  al  di fuori  del  territorio regionale, qualora  l'intervento  sia finalizzato   alla   realizzazione   di   programmi   o   al conseguimento  di  obiettivi di interesse  per  il  contesto economico regionale;</p><p style="text-align: justify;">b) mediante assistenza finanziaria ai soggetti  di cui  alla lettera a),  anche  indipendentemente  dalla  partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o tramite la  Finanziaria regionale della cooperazione  Finreco  scrl,  alle  società cooperative   a  responsabilità  limitata  iscritte   nella categoria &lt;&lt; produzione e lavoro &gt;&gt;  del  Registro   regionale delle  cooperative  di  cui   all' articolo  3  della  legge regionale 20 novembre 1982, n.  79,  classificate   ai  fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal  numero  2   al  numero  5  compresi  e  in relazione  all' avvio,  da   parte  delle   stesse,   di  un programma di incremento  del  netto  patrimoniale;</p><p style="text-align: justify;">c) mediante    assistenza    tecnica,    amministrativa   ed organizzativa   alle   imprese,  con  particolare   riguardo all'esercizio di attività:</p><p style="text-align: justify;">1)  di consulenza aziendale;</p><p style="text-align: justify;">2)  di formazione imprenditoriale;</p><p style="text-align: justify;">3)  di consulenza finanziaria;</p><p style="text-align: justify;">4)  di assistenza per scambi in compensazione;</p><p style="text-align: justify;">5)  di   guida    al    finanziamento     e     alla capitalizzazione  con particolare riguardo alla  prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento,  alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;</p><p style="text-align: justify;">6)  di  assistenza   per  la  crescita  della  nuova impresa.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(11)</span><span style="">(12)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientemento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.<p><span style="">(14)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per  l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a),  b)  e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare  con  la  sola  esclusione  della  raccolta  del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme  soggette all'applicazione del decreto legislativo 1  settembre  1993, n. 385.<p><span style="">(9)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 2, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 1, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 2, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 3, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Secondo comma sostituito da art. 134, comma 4, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Derogata la disciplina del primo comma da  art. 7, comma 36, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Derogata la disciplina della  lettera a) del primo comma da  art. 3, comma 7, L. R. 17/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 16/2021</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(7)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per  la costituzione della Società finanziaria,  è  concessa  alla condizione  che   l' iniziativa  possa  essere  attuata  con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:<p style="text-align: justify;">a) che  la  Regione  assuma  e  conservi  nella  costituenda    Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo    che la partecipazione di  enti  economici  e  finanziari,    istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società    e privati non abbia mai a superare, complessivamente,  la    misura del 49 per cento del capitale sociale;</p><p style="text-align: justify;">b) che   lo   statuto della costituenda Società finanziaria    riservi   all'  Assemblea la nomina  del  Presidente  del    Consiglio  di  amministrazione    e  che  la  nomina  del    Presidente  del  Collegio sindacale  sia  riservata  alla    Giunta regionale;</p><p style="text-align: justify;">c) che  le   partecipazioni   della   costituenda   Società finanziaria,  previste  dalla lettera  a)  del  primo  comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento  del capitale delle singole società di cui essa venga a  far  parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute   attraverso  altre  società  dalla  stessa   già partecipate. Le partecipazioni possono superare il  predetto limite  del  35  per  cento, qualora  le  stesse  riguardino imprese  e  società miste operanti nei paesi esteri  ovvero società   finanziarie  o  di  servizio  alle  imprese   che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo  previsto dal  primo  comma dell'articolo 1 ovvero qualora  le  stesse siano   finalizzate   ad  interventi  di   riconversione   o ristrutturazione aziendale;</p><p style="text-align: justify;">d) che la costituenda Società finanziaria non possa,  sotto    qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15  per    cento del suo patrimonio a favore di una sola società;</p><p style="text-align: justify;">e) che  sia  prevista  la  possibilità,  nei  casi  in  cui    la Finanziaria  regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia    SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri  interventi    di partecipazione a  condizione  di  essere rappresentata    nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale    della   società   cui   le   stesse   partecipazioni  si    riferiscono;</p><p style="text-align: justify;">f) che  le  partecipazioni  di  cui  alla  lettera  c) siano    attuate in coerenza con gli obiettivi generali del  Piano    regionale  di  sviluppo  di  cui  alla legge regionale 24    gennaio 1981,  n.  7, con le specificazioni,  per  quanto    riguarda il settore  industriale, derivanti dal programma    regionale  di  politica  industriale  di  cui  alla legge    regionale 2/1992;</p><p style="text-align: justify;">g) che lo smobilizzo delle  partecipazioni  abbia  luogo  in    relazione al grado di sviluppo delle società alle  quali    esse si riferiscono.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span><span style="">(15)</span><span style="">(16)</span><span style="">(17)</span></p></p><p style="text-align: justify;">In  relazione  a  particolari esigenze,  le  quote  di partecipazione  della  Finanziaria regionale  Friuli-Venezia Giulia  -  Friulia SpA nel capitale delle  società  di  cui all'articolo  1,  primo comma, lettera  a),  possono  essere detenute  per un periodo superiore ai dieci anni di  cui  al medesimo primo comma, lettera a).<p><span style="">(6)</span><span style="">(12)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Il  limite  decennale  di  cui  all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione  nelle società  di cui alla lettera c) del primo comma,  svolgenti attività  creditizia  o  finanziaria  o  di  servizio  alle imprese,  a  prescindere anche dall' entità percentuale  di tale partecipazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 39/1970</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Secondo comma sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 8/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 5, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 6, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 7, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 134, comma 8, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 134, comma 9, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 12/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Derogata la disciplina del primo comma da  art. 7, comma 3, L. R. 23/2002 nel testo modificato da art. 5, comma 13, L. R. 12/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 30, comma 1, lettera tt), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Derogata la disciplina del primo comma da  art. 7, comma 36, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Derogata la disciplina della  lettera c) del primo comma da  art. 3, comma 7, L. R. 17/2011</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le   obbligazioni,   che   dalla   costituenda   Società finanziaria siano emesse con l' osservanza delle  condizioni e dei limiti previsti  dall' articolo  2410  codice  civile, possono essere garantite dalla Regione.</p><p style="text-align: justify;">Per la concessione  della  garanzia  si  provvederà  con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,   previa deliberazione della Giunta medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il  bilancio  di  esercizio  della  costituenda  Società finanziaria, corredato dalle relazioni degli  amministratori e del collegio  sindacale  e  dal  verbale  di  approvazione dell' assemblea,  dovrà  dalla  Giunta   regionale   essere comunicato al Consiglio  regionale  entro  60  giorni  dalla pubblicazione prevista dall' articolo 2435 codice civile.</p></p><a name="art5"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   5</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2012</p><a name="art6"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   6</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio  finanziario  1966  è  istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5  -  Categoria  XIV - il capitolo 668 con la denominazione: &lt;&lt;   Oneri  derivanti per la concessione di eventuali garanzie sulle  obbligazioni emesse  dalla  costituenda  Società  finanziaria   per   lo sviluppo economico della Regione  Friuli  -  Venezia  Giulia (spesa obbligatoria)  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Tale capitolo è incluso nell' elenco n.  2  delle  spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.</p><p style="text-align: justify;">Gli eventuali oneri  derivanti  dalla  concessione  della garanzia prevista  dall' articolo  3  della  presente  legge faranno carico al  sopraccitato  capitolo  668  e  a  quelli corrispondenti dei bilanci successivi.</p></p></body></html>