Art. 3
Le obbligazioni, che dalla costituenda Società finanziaria siano emesse con l' osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'
articolo 2410 codice civile, possono essere garantite dalla Regione.
Per la concessione della garanzia si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.